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In base agli accordi
internazionali, lo Stato deve garantire l'assistenza sociale a tutti i
residenti, compresi gli stranieri. Quindi anche il cittadino svizzero che versi
in stato di indigenza, deve (o dovrebbe) prima rivolgersi al comune
italiano di residenza.
Tuttavia considerato che la qualità dell'assistenza
sociale prestata dagli Stati non è sempre delle migliori, su iniziativa dell'Organizzazione
degli Svizzeri all'Estero (del quale il Collegamento fa parte), la Svizzera -
tra pochi paesi al mondo - ha saputo dotarsi di una legge per l'assistenza
sociale dei cittadini residenti all'estero. Gli svizzeri possono quindi
rivolgersi, in caso di gravi problemi economici, al loro Consolato competente
per richiedere l'assistenza di cui necessitano.
Diversa è la posizione dei cittadini con
doppia nazionalità italiana/svizzera. Se sono residenti in Italia viene
ritenuta preponderante la nazionalità italiana e dunque inapplicabile la legge
sopra citata. A meno che non si riesca a provare, attraverso diversi fattori,
che la loro nazionalità svizzera sia prevalente rispetto a quella italiana:
pochi anni di residenza in Italia, numerosi familiari in Svizzera con i quali
vengono tenuti costanti rapporti, visite frequenti in Svizzera, appartenenza ad
un circolo svizzero, aver frequentato una scuola svizzera in Italia, iscrizione
all'AVS facoltativa (finché si potrà!) ecc.
Per i doppi nazionali esclusi dal
beneficio di questa legge, e per le persone che più di un'assistenza
finanziaria necessitano di un,assistenza pratica o morale possono venire in
soccorso oltre alle chiese protestanti per chi è di questa confessione
le società di beneficenza svizzere o società di soccorso, i cui indirizzi sono
indicati qui sotto. Operano su base regionale; in caso di necessità,
indirizzatevi quindi esclusivamente a quella a voi più vicina.
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